Il latte crudo e la sicurezza
In un comunicato stampa diramato il 5 gennaio 2012, il Ministero della Salute ribadisce l’obbligo della bollitura preventiva del latte crudo.
Per opportuna informazione e documentazione del consumatore riportiamo in allegato il Comunicato Stampa n° 4 del 4 gennaio 2012 diramato dal Ministero della Salute, nonché una rassegna stampa di alcune testate che lo hanno ripreso:
I documenti sono stati inoltre indicizzati nelle Letture e documenti di questa sezione
I provvedimenti degli anni scorsi
Come si ricorderà, per far fronte al rischio sanitario collegato al consumo di latte crudo distribuito direttamente al consumatore attraverso erogatori automatici, sulla G.U. del 14.01.2009, è stata pubblicata una ordinanza a firma del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con la quale è stabilito che le macchine erogatrici di latte crudo devono riportare in rosso la seguente indicazione chiaramente visibile: «prodotto da consumarsi dopo bollitura».
Tale indicazione deve essere apposta su frontale della macchina erogatrice ed avere caratteri di almeno 4 centimetri.
La data di scadenza del latte crudo non puo' superare i 3 giorni dalla data della messa a disposizione del consumatore e nel caso in cui l'erogatore del latte crudo disponga di un sistema di imbottigliamento, detti contenitori dovranno riportare in etichetta l’indicazione concernente al necessaria bollitura del prodotto, e la data di scadenza, con caratteri di almeno un centimetro e di colore rosso.
In caso di cessione diretta di latte crudo dal produttore al consumatore finale, il produttore e' tenuto ad informare il consumatore con idonei mezzi sulla necessità di consumare il prodotto previa bollitura.
Infine, è vietata la somministrazione di latte crudo nell'ambito della ristorazione collettiva comprese le mense scolastiche.
In seguito al parere dell'Istituto superiore di sanità ed una riscontrata riduzione dei “casi” associati al consumo di latte crudo, l’ordinanza in commento, originariamente valida fino al 14.01.2011, è stata prorogata sino al 31.12.2011.
Inoltre, considerato che l'utilizzo di latte crudo non sottoposto ad adeguato trattamento termico nella produzione di gelati comporta i medesimi rischi per la salute del consumatore connessi all'assunzione diretta dello stesso, l’Ordinanza è stata integrata dal divieto di produrre gelati con latte crudo, in imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) 852/2004, anche qualora si riforniscano di latte crudo direttamente dal produttore primario, sancendo l’obbligo di sottoporre a pastorizzazione il latte crudo utilizzato per la preparazione di gelati.
A tal proposito si ricorda che il Ministero della Salute aveva provveduto a divulgare una nota - prot. 24443 del 2 agosto 2010 - concernente l'inquadramento della produzione di gelati a partire da latte crudo ai sensi dei Regolamenti (CE) 852-853/2004.
In tale nota è chiarito che:
- La produzione di gelati a partire da latte crudo immessi in commercio senza trattamento termico deve essere effettuata in stabilimenti riconosciuti ex Reg.to 853/2004;
- Negli stabilimenti semplicemente registrati ex Reg.to 852/2004 è consentita la produzione di gelati a partire da latte crudo a condizione che:
- Il latte venga sottoposto, prima della lavorazione, ad un trattamento termico (alta/bassa pastorizzazione);
- che tali stabilimenti forniscano direttamente il consumatore (gelaterie) finale e/o dettaglianti locali purchè quest’ultima attività sia marginale, localizzata e ristretta.
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